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Ultima puntata: e se non si trattasse di uno scontro tra sciatori?

Lo scontro tra sciatori non costituisce l’unico rischio che corrono gli appassionati delle piste da sci.

Può anche capitare, infatti, che l’incidente sulla neve si verifichi a causa di anomalie degli impianti (seggiovie, skilift) o delle piste da sci.

In questi casi lo sciatore avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal Gestore dell’impianto, in virtù del contratto stipulato con l’acquisto dello skipass.

Il Gestore degli impianti, infatti, ha l’obbligo di predisporre tutte le misure atte a rendere gli impianti e le piste da sci sicure. In particolare: deve assicurarsi che gli impianti siano a norma e oggetto di adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria; deve rimuovere ovvero segnalare adeguatamente ogni tipo di ostacolo; deve segnalare in maniera ben visibile la difficoltà delle piste o di alcuni tratti di esse; deve predisporre tutte le protezioni adeguate e, da ultimo, è tenuto a chiudere le piste laddove non sussistano le condizioni per sciarvi.

Lo sciatore danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve dare prova dell’incidente subito (ad esempio, mediante testimoni e/o verbali redatti dalle Autorità intervenute). Per parte sua il Gestore, per andare esente da responsabilità (e conseguente obbligo risarcitorio) deve dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi sullo stesso incombenti per legge e/o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (che ben può essere costituita dal comportamento negligente dello sciatore o di terzi, oppure da un evento fortuito o da cause di forza maggiore).

E, proprio a tutela dei diritti risarcitori degli sciatori danneggiati è previsto dalla legge l’obbligo, per i Gestori degli impianti sciistici, prima dell’apertura al pubblico, di munirsi di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni subiti dagli sciatori e imputabili ai Gestori stessi.

Ulteriore ipotesi, di non rara frequenza, si verifica allorchè lo sciatore subisca un infortunio nel corso di una lezione di sci.

In questi casi è certamente possibile configurare la responsabilità della scuola/del maestro di sci, i quali, per andare esenti da responsabilità dovranno provare di aver adottato tutte le misure idonee a preservare la sicurezza e l’incolumità del danneggiato e che, pertanto, l’infortunio si è verificato per causa a loro non imputabile. Secondo il medesimo schema sopra richiamato, a propria volta, il danneggiato dovrà dimostrare la verificazione dell’infortunio e il danno subito.

In ogni caso, a tutela dei danneggiati, la Legge prevede che anche le scuole di sci/i maestri siano muniti di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni subiti dagli allievi.

Foto copertina: www.pixabay.com/it