Uncategorized

E se l’albergo non è rimborsabile?

Di Ida Lombi, Avv. del foro di Milano

“Un buon viaggiatore non ha piani precisi…il suo scopo non è arrivare” disse una volta Lao Tzu, filosofo e scrittore cinese del VI Secolo a.C..
E cosa succede se il viaggiatore ha prenotato una meravigliosa camera in un albergo dove, poi, non arriverà? La questione è tutt’altro che scontata.

Probabilmente consapevoli di quanto predicato da Lao Tzu, moltissimi alberghi, per prassi, prevedono l’obbligo, per il Cliente, di versare una penale nel caso di disdetta della prenotazione. Tale penale, generalmente, consiste nell’addebito dell’integrale costo della camera prenotata o, comunque, di una parte di essa. Ciò si verifica anche quando la prenotazione viene fatta online, cosa che oggi accade nella maggior parte dei casi. Tanto è vero che alcuni moduli di prenotazione online prevedono espressamente la dicitura “non rimborsabile”.

Non a caso, peraltro, di solito vengono richiesti i dati della carta di credito a garanzia del pagamento. Posto che, quando si esegue una prenotazione, è sempre buona condotta informarsi sulle conseguenze di un’eventuale disdetta, occorre, comunque, chiedersi se tali conseguenze siano legittime e, dunque, se sia legittima la clausola che prevede che, in caso di disdetta, venga addebitato in tutto o in parte il costo preventivato.

Orbene, clausole del tenore in parola, contenute in un contratto unilateralmente predisposto dall’albergatore, sono state considerate dalla giurisprudenza maggioritaria vessatorie, in quanto determinano una situazione di squilibrio a discapito del Cliente (che si trova nella situazione di accettare o meno, non potendo contrattare le condizioni contrattuali).
Dette clausole, pertanto, sono considerate valide unicamente nel caso in cui rispettino le condizioni imposte dalla legge e, in particolare, laddove siano state specificamente approvate per iscritto dal Cliente anche in una sezione appositamente predisposta, che è di solito collocata alla fine del contratto.
La doppia firma ha la funzione di assicurare che il Cliente abbia ben compreso la clausola e ne accetti il contenuto. E per le prenotazioni online come si potrà mai assolvere al requisito della doppia firma?

Nel caso di prenotazione online, la giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere rispettato il requisito in parola laddove il Cliente accetti la clausola specifica, appositamente predisposta, spuntando con un click la casella corrispondente, senza che sia necessaria anche doppia sottoscrizione su un documento cartaceo.
E, pertanto, il “viaggiatore” che si trovi a dover disdire la sua prenotazione, potrà sottrarsi all’obbligo di pagare la penale laddove non abbia provveduto ad approvare la clausola che la preveda secondo le modalità sopra previste. In caso contrario, non potrà che ottemperare all’obbligo consapevolmente assunto.

Foto da Pixabay