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A tu per tu con il Medico Competente: una figura professionale al servizio della salute e della legalità

Intervista di M.C.T.

Uno dei professionisti della salute di cui tanto si parla negli ultimi anni è il Medico Competente. Tante sono, purtroppo, ancora le zone d’ombra e le ambiguità che circondano questa figura: cercheremo di fare chiarezza in merito parlandone con il Dottor Guglielmo Trovato, medico specialista in Medicina del Lavoro che da oltre trentacinque anni svolge la sua professione per aziende del settore pubblico e privato.

Dottor Trovato, chi il Medico Competente?
Sarebbe facile rispondere che il Medico Competente è quel sanitario che visita i lavoratori ed emette un “certificato” che ne attesti l’idoneità specifica, definizione alla quale, con la complicità passiva e attiva di molti colleghi, è stato spesso ridotto! Il Medico del lavoro competente è tutt’altro: deve essere definito come un consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere, per quanto di competenza, in tutte le fasi e momenti della vita aziendale. Mi si permetta di aggiungere che il termine è molto infelice e riduttivo: mutuato da una vetusta normativa in cui si diceva che i lavoratori esposti dovevano essere visitati da un medico competente, ovvero in possesso di conoscenze in medicina del lavoro, esso è stato utilizzato successivamente in tutte le leggi che si sono susseguite da quarant’anni a questa parte. Il termine, a parer mio, più appropriato per indicare quei professionisti che si occupano di tutelare e promuovere la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, poiché conoscono i rischi ed il vissuto dei lavoratori, sarebbe proprio quello di Medico del Lavoro. 

Per i neofiti e i non addetti ai lavori, come definirebbe, dunque, la Sua disciplina?
La Medicina del Lavoro non è soltanto una disciplina nata proprio in Italia (padre e fondatore della Medicina del Lavoro è oggi  universalmente considerato il medico e scienziato bolognese Bernardino Ramazzini, che gettò le basi di questa branca della Medicina agli albori del XVI secolo N.d.R.) ma è l’unica fornisce una formazione multidisciplinare al medico chiamato ad operare in un contesto che va ben oltre la clinica, valendosi di elementi di Medicina Clinica, di Tossicologia, di Epidemiologia, di Igiene, di Diritto del lavoro, di Psicologia del Lavoro. Essa pertanto, quale disciplina scientifica e multidisciplinare, può assicurare al Medico Competente la formazione specifica richiesta dai molteplici e difficili compiti affidatigli. Tra questi spiccano una adeguata capacità di valutazione clinica del lavoratore, una conoscenza approfondita e dettagliata dei cicli tecnologici e degli agenti lesivi presenti in ogni fase tecnologica, con gli effetti causati da questi ultimi sull’organismo umano, una approfondita conoscenza delle metodologie medico-legali atte a stabilire il nesso di causalità tra esposizione ad agenti lesivi ed effetti sulla salute, al fine di definire il giudizio di idoneità alla mansione specifica, nonché le necessarie conoscenze di tipo epidemiologico, che consentano di individuare, volta per volta, le misure preventive adeguate.

Quali sono le principali attività svolte dal Medico del Lavoro? 
Il Medico del Lavoro è un medico specialista che si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivo di prevenire malattie e infortuni legati all’attività lavorativa. È una figura centrale nei sistemi di prevenzione aziendale e lavora in stretta collaborazione con datori di lavoro, lavoratori, RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione), ingegneri della sicurezza, psicologi e autorità sanitarie. Le attività principali del medico del lavoro includono la sorveglianza sanitaria, la valutazione dei rischi, la promozione della salute e, in ultimo, ma non meno importante l’attività di formazione e informazione dei lavoratori.

Che cos’è, più nel dettaglio, la sorveglianza sanitaria da Lei citata nel passaggio precedente? 
La sorveglianza sanitaria consiste nella programmazione ed esecuzione di indagini anamnestiche, clinico-diagnostiche, analitiche e strumentali, finalizzate, secondo specifici protocolli, a tutelare, promuovere o recuperare lo stato di salute, con riferimento alle possibili conseguenze negative derivanti dall’esposizione ai fattori di rischio per la salute e la sicurezza connessi alla mansione a cui il lavoratore è – o sarà – adibito. Si basa sui risultati della Valutazione dei rischi, attraverso l’analisi contemporanea del livello di esposizione agli agenti lesivi per la salute, della modalità di esposizione, degli indicatori di dose ed effetto e della suscettibilità del lavoratore. I risultati della Valutazione vengono cristallizzati in un DVR (Documento di Valutazione del Rischio), alla cui realizzazione il Medico Competente è obbligato a partecipare. Va da sé che un valido programma di Sorveglianza Sanitaria, in grado di cogliere eventuali danni biologici subliminali agli organi bersaglio da parte dei fattori di rischio individuati, includerà una visita medica, che sarà preventiva o periodica (con periodicità da stabilire in base al rischio e ad eventuali obblighi legislativi) oltre ad esami clinici e biologici ed accertamenti diagnostici mirati al rischio specifico.  

È previsto o possibile che il Medico Competente deleghi ad un altro medico lo svolgimento delle visite?
Assolutamente no. Premesso che tali visite costituiscono la base dell’attività di Sorveglianza sanitaria, le norme vigenti sono chiarissime al riguardo: le visite mediche previste dagli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 25 del D.lgs. 81/2008) devono essere eseguite dal medico competente personalmente, senza possibilità che vi provvedano per suo conto altri medici. Chiunque si ritagli un presunto ruolo da supervisore, avvallando esami clinici eseguiti da altri medici generici, commette reato, anzi diversi reati. Lo ha confermato la Corte di Cassazione (sezione V, 14 giugno 2018 n. 45844) con l’applicazione della misura della sospensione dall’esercizio della professione medica per i reati di falso ideologico e frode in pubbliche forniture nei confronti di un medico reo di aver falsamente attestato, mediante la sottoscrizione dei relativi giudizi di idoneità, lo svolgimento di visite mediche in realtà effettuate sine titulo dai propri collaboratori. 

Che funzione ha il giudizio di idoneità?
Ogni visita medica trova il suo naturale sbocco nell’emissione del giudizio di idoneità, che, nel corso della sua validità, fotograferà le condizioni di salute del lavoratore indicando che questi può espletare quell’attività senza nocumento per la sua salute o aggravamento di condizioni patologiche preesistenti. Mi preme sottolineare che il giudizio di idoneità non è un certificato, bensì il frutto finale delle attività cliniche e valutative, in riferimento all’esposizione dei rischi lavorativi, con il supporto di accertamenti specialistici complementari eseguiti dal medico competente: è un giudizio, e come tale opinabile. È infatti possibile non essere d’accordo con la valutazione del medico competente e fare ricorso ai servizi di vigilanza dell’A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) o dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale) entro trenta giorni dalla notifica: una volta ricevuto il ricorso, l’apposita commissione SPRESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) richiamerà a visita il lavoratore e potrà confermare, modificare o ribaltare il giudizio emesso dal medico competente.

Quali sono i rischi principali, la cui presenza rende obbligatoria la Sorveglianza sanitaria?  
Il Testo Unico sulla Sicurezza specifica che è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza: tra i più comuni possiamo menzionare i rischi per le strutture osteoarticolari legati alla movimentazione dei carichi ed alle vibrazioni, i rischi per l’organo visivo legati ad un utilizzo eccessivo ed incongruo dei videoterminali, il rischio di contatto con polveri o sostanze nocive, l’esposizione a rumore, il rischio di giungere a contatto con agenti patogeni, molto elevato per gli operatori sanitari, e tante altre situazioni come ad esempio una scorretta organizzazione lavorativa che può costituire un fattore di rischio tangibile per il lavoratore, come accade nel caso dello stress lavoro correlato.

Quando è obbligatorio per un’azienda nominare il medico competente?
I datori di lavoro, qualora la valutazione del rischio abbia certificato la presenza di rischi per la salute, sono obbligati alla nomina del medico competente anche in presenza di un solo lavoratore! Bisogna sottolineare che il medico del lavoro non instaura un rapporto diretto con il singolo lavoratore, bensì mediato dal rapporto stabilito in origine con il datore di lavoro. Il medico competente deve essere nominato dal datore di lavoro che “sceglie” con rapporto fiduciario lo specialista a cui affidare la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori: tutti i costi della sorveglianza sanitaria, compresi gli accertamenti sanitari collaterali, sono a carico del datore di lavoro. Lungi da ogni intento polemico, vorrei comunque aggiungere che negli ultimi tempi ha preso piede un’insana abitudine da parte di aziende poco informate: alcuni datori di lavoro esigono che il lavoratore produca al momento dell’assunzione un giudizio di idoneità rilasciato a proprie spese da un medico competente, quasi si trattasse della riesumazione del vetusto e seppellito certificato di sana e robusta costituzione fisica! Al di là della validità assolutamente nulla di tali giudizi, spiace constatare che alcuni colleghi si prestano a questa scorretta e immorale pratica. 

Dicevamo in premessa che Lei si occupa di Medicina del Lavoro da circa trentacinque anni: facendo un rapido excursus, come crede che sia cambiata nel tempo la medicina del lavoro?  
Per anni la disciplina era stata regolamentata da un vetusto D.P.R., il 303 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”) che in pochi, soprattutto le grosse aziende nazionali, osservavano. Poi, ecco la svolta: nel 1991 viene emanato un decreto legislativo, il d.lgs. n. 277 che, anche se relativamente a pochi rischi (esposizione ad amianto, piombo e rumore), appariva rivoluzionario. Per la prima volta veniva posta la Valutazione dei rischi alla base della prevenzione e si statuiva che ad occuparsi della salute dei lavoratori dovesse essere un medico con documentate conoscenze in Medicina del Lavoro, quali la specializzazione o la docenza nella disciplina. Momenti di gloria, e di aumento di richieste lavorative che avrebbero raggiunto l’apice con il D.lgs. 626/94, emanato per adeguare alle direttive europee la normativa nazionale su sicurezza e igiene del lavoro. Purtroppo, unitamente all’interesse per la figura del medico del lavoro, per tanti anni misconosciuta e bistrattata, crescono gli appetiti verso quelli che sembrano facili e lauti guadagni: nascono, pertanto come funghi, sedicenti società di servizi che, a prezzi stracciati promettono di fornire alle aziende un servizio all inclusive utilizzando per i loro scopi colleghi alle prime armi remunerati con onorari da fame, (anche due euro a visita!). Per tornare alla domanda, constato con amarezza che la Medicina del Lavoro è oggi molto cambiata: ci si preoccupa più del rispetto degli obblighi normativi che della sostanza, e, come accade anche in altre branche mediche, la burocrazia ingessa sempre più l’attività del medico del lavoro, chiamato a compilare schede e relazioni imposte per legge, attraverso le quali rilasciare, a mero scopo statistico, dati già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Veniamo, in ultimo, alle note più dolenti: perché, a dispetto di un così nutrito apparato legislativo, in Italia il lavoro continua in molti casi a danneggiare chi lo pratica?
Dopo l’introduzione del già più volte citato Testo Unico per la Sicurezza, in sostituzione del D.lgs. 626/1994, l’andamento infortunistico subì un netto miglioramento e la media giornaliera degli incidenti mortali in Italia passò da 4,5 a 3. Successivamente però, il trend si è invertito e, dal 2019 in poi, nonostante la diminuzione delle ore di lavoro documentate dall’aumento della Cassa Integrazione, gli incidenti mortali sono aumentati: sono già 386 le vittime sul lavoro registrate da INAIL tra gennaio e maggio 2025, registrando così un incremento del +4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. In Lombardia il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (56) seguita dal Veneto (36), dalla Campania (33), e dalla Sicilia (31). La spiegazione di questo fenomeno si può riassumere in poche semplici parole: manca ancora in Italia la cultura della sicurezza! Le spese per le misure antinfortunistiche e per tutelare la salute dei lavoratori vengono viste come costi piuttosto che come investimenti. Sull’onda emotiva dell’emanazione del nuovo decreto che minacciava severe sanzioni, anche penali, per i datori di lavoro che non si adeguavano alle regole imposte dalla nuova normativa, ci fu tutta una rincorsa al mettersi in regola. Passato il momento critico, verificati gli scarsi o inesistenti controlli da parte degli organi di vigilanza, apparve facile deviare i costi per la sicurezza su altre voci di spesa apparentemente più convenienti: basti pensare al triste fenomeno delle gare al ribasso che, incredibile ma vero, vengono effettuate soprattutto dagli enti pubblici per affidare a professionisti esterni il servizio di medico competente. Fa parte del nostro italico costume pensare che si debbano rispettare le regole solo per evitare le sanzioni: non è tollerabile una situazione del genere perché in gioco ci sono la vita di centinaia di lavoratori e il futuro delle loro famiglie….

Quale pensa che possa essere il rimedio a tale incresciosa situazione?
Mi sale alle labbra un’amara considerazione: dove non c’è il rispetto per le norme deve subentrare l’imposizione! Lo Stato deve investire in sicurezza e nei controlli per la sicurezza aumentando e incentivando il personale dei servizi di vigilanza, (SPRESAL Ispettorati del lavoro, Carabinieri del lavoro). Solo incentivando i controlli, in questo momento, si può sperare di identificare ed isolare quelle aziende che pensano di ottenere vantaggi economici a fronte del risparmio sui mezzi di protezione dei lavoratori, alla mancata predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro nel quale i rischi siano valutati e gestiti adeguatamente, all’assenza di formazione che possa configurare il lavoratore non solo come creditore di sicurezza, ma anche come soggetto responsabilizzato che collabora attivamente alla creazione di un contesto di lavoro sicuro per sé e per i colleghi.